Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Procedura di gara

Contratti misti - Procedura di gara
QUESITO del 06/07/2007

In un fabbricato composto di numerosi appartamenti concessi in locazione dall’A. - ente pubblico economico, si deve convertire l’impianto centrale di riscaldamento da gasolio a metano. Una ditta specializzata ha offerto di progettare ed eseguire l’opera, compresi i servizi di manutenzione dell’impianto e fornitura del metano, in cambio di: contributo economico dell’A. per circa il 63% del costo del nuovo impianto, e maggiorazione del costo del metano in misura pari al differenziale di costo rispetto al gasolio, a carico degli inquilini, fino al residuo ammortamento dell’impianto. Poiché la fornitura, decisa con deliberazione dell’assemblea degli inquilini in forza dell’art. 23 L.R. 10/96, avrebbe un costo nettamente superiore a quello del lavoro, a carico dell’Ater, si chiede se il contratto possa essere affidato senza ricorso alle procedura di evidenza pubblica previste dal D.Lgs 163/2006.

In merito ad un appalto di lavori pubblici sotto soglia comuniterica con criterio di aggiudicazione offerta economiamente più vantaggiosa si chiede cortesemente se sia corretto inserire nel bando le seguenti clausole: 1) se il primo aggiudicatario provvisorio non conferma il possesso dei requisiti generali: riformulo e quindi ricalcolo graduatoria senza offerta primo aggiudicatario provvisorio; 2)se l'offerta del primo aggiudicatario provvisorio risulta anomala a seguito verifiche riformulo e quindi ricalcolo graduatoria senza offerta primo aggiudicatario provvisorio; 2)se sia il primo che il secondo aggiudicatario provvisorio non confermano il possesso dei requisiti tecnici: riformulo e quindi ricalcolo graduatoria senza offerta primo e secondo aggiudicatario provvisorio;

SERVIZIO DI SUPPORTO RUP
QUESITO del 08/04/2011

Procedura aperta di gara per l'affidamento pluriennale servizio di ristorazione per i Presidi Ospedalieri (criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA) Alla luce del nuovo Regolamento di Attuazione del Codice Contratti Pubblici (in vigore dal 8 giugno 2011), ed in particolare dell'art.283 del D.P.R. n.207/2010, è legittimo il seguente iter procedurale di gara: 1)Il Presidente del Seggio di Gara(Responsabile del Procedimento), alla presenza di due testi, in seduta pubblica apre la busta documenti GARA e procede alla ammissione delle ditte al prosieguo della gara. 2) Una Commissione Giudicatrice (che potrebbe essere anche presieduta dal RUP), appositamente nominata dopo la scadenza delle offerte, valuterà, in una o più sedute private, le offerte tecniche delle ditte ammesse. 3) Il Presidente del Seggio di Gara(Responsabile del Procedimento), alla presenza di due testi, in seduta pubblica, procede alla lettura dei lavori della commissione giudicatrice e successivamente apre le buste delle offerte economiche.

Per l’esperimento di una gara con procedura tradizionale (ovvero consegna di buste a mezzo posta, agenzia autorizzata o a mano) e non con procedura telematica, è consentito stabilire nel bando di gara l’obbligo per i concorrenti di presentare la documentazione amministrativa (Busta A), l’offerta tecnica (Busta B) e l’offerta economica (Busta C) in formato digitale, firmata elettronicamente, su supporto di memoria ottica (CD-ROM o DVD-ROM) o su dispositivo di memoria mobile (Pen Drive USB), sigillati nelle rispettive buste contenute nel plico di gara? Pertanto, risulterebbe preclusa, a pena di esclusione dalla gara, la presentazione della documentazione dell’offerta in formato cartaceo. Ciò appare in linea con il principio della dematerializzazione dei documenti della P.A. di cui al d.lgs. 82/2005.

Quali sono le operazioni e gli atti da effettuare in ordine cronologico per l'acquisto di beni sotto la soglia di 40.000 euro? Prima la RdO sul Mepa, e scelta della Ditta? poi la richiesta del CIG? e infine la determinazione a contrarre? oppure in altro ordine?

Buongiorno , in relazione alla procedura di cui all'oggetto in data 2/8/2017 L'ente ha approvato un avviso di manifestazione d'interesse per " l'affidamento dei servizi postali di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza per il Comune di Pietra Ligure per il periodo 1/1/2018 - 31/12/2020 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs n. 50/2016 tramite " Richiesta di Offerta " per gli operatori economici abilitati al mercato elettronico della P.A.". A seguito di tale avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente entro la scadenza del 15/9/2017 hanno presentato manifestazione d'interesse n. 3 operatori economici. Con l'entrata in vigore della leggel n. 124/2017 a partire da 10 settembre è stata eliminata la riserva dei servizi postali al Fornitore Universale , Poste Italiane spa, abrogando l'art. 4 della legge n. 261/89 e dando all'AGCOM l'onere di individuare gli specifici requisiti per il rilascio delle licenze individuali relative alla notifica degli atti giudiziari e delle multe. Il Mercato Elettronico ha inoltre sospeso, nel mese di agosto, i bandi attivi per ripubblicarli con le nuove date di scadenza per altro , per quanto riguarda il bando " Servizi Postali - servizi di raccolta e recapito degli invii postali " senza modificare lo stesso con le nuove disposizioni normative. In via cautelare l'Ente ha sospeso l'avvio della procedura di gara, dandone comunicazione agli operatori economici. A questo punto Le chiedo gentlimente un parere sulla possibilità, avendo avviato la manifestazione d'interesse prima di tali modifiche, se sia possibile procedere ugualmente oppure se sia necessario attendere l' adeguamento del bando MEPA e le disposizioni che verranno emanate dall'AGCOM. Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti Ufficio Segreteria

L’art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, contempla due circostanze di somma urgenza e ne disciplina la procedura di affidamento nelle seguenti circostanze: 1. Casi “che non consentono alcun indugio” (comma 1 dell’articolo 163). 2. Casi che richiedono “misure indilazionabili” riguardanti calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo di cui all’art 2, comma 1, della legge n.225 del 1992 (comma 6 dell’articolo 163). Per quanto riguarda il punto 2), stante quanto riportato al comma 6 dell’articolo 163 del Decreto Legislativo n.50/2016, costituiscono circostanze di somma urgenza quelle di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n.225 del 1992, e cioè: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Con riferimento agli eventi di cui al punto c), l’articolo 5 della legge n.225 del 1992 recita “Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri […], delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza”. La circostanza di somma urgenza, nei casi appena citati è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza. Con specifico riferimento al caso in cui sia stato deliberato un stato di emergenza per eventi di tipo c) di cui all’articolo 5 della Legge n.225/1992 - la cui durata non può superare i 180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni – si è dell’avviso che la norma possa consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo procedura di somma urgenza prevista dall’articolo 163 nei due seguenti casi: 1. nel periodo che intercorre tra l’insorgere dell’evento calamitoso e la conseguente deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri; 2. durante l’intero periodo di vigenza dello stato di emergenza. Una simile interpretazione troverebbe fondamento nel fatto che il regime derogatorio previsto per le circostanze di somma urgenza, come quelle conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi, dovrebbe avere lo scopo di rendere più snelle le procedure al fine di favorire un più rapido ritorno alle normali condizioni di vita. Alla luce di quanto appena riportato, si chiede a Codesta Autorità conferma in merito alla richiamata interpretazione e applicazione dell’articolo 163 del Decreto legislativo n.50/2016 nel caso di esigenze di protezione civile di cui al comma 6 dello stesso articolo.

Alla scadenza per la presentazione delle offerte per una procedura di gara di concessione lavori per la realizzazione di un edificio per loculi e gestione del servizio di lampade votive per un I.B.A. di C 17.582.000,33 a mezzo della piattaforma telematica EmPULIA, è pervenuta una sola offerta e pure in modo parziale in quanto secondo l'impresa, non è riuscita a caricare tutti i files dell'offerta tecnica per presunte anomalie del sistema informatico. Altra impresa ha lamentato di non essere riuscita a caricare i files entro il termine di scadenza. L'assistenza tecnica della piattaforma ha smentito che vi fossero anomalie attraverso la ricostruzione dei files di log addebitando alle imprese il mancato invio delle offerte. Alla luce di quanto esposto, si potrebbe procedere ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 c. 2) lettera a) invitando oltre alle due ditte di cui sopra le altre che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio?

la stazione appaltante ha proceduto all’esclusione di 4 ditte per omessa indicazione dei costi manodopera, in sede di gara si procedeva al calcolo della soglia di anomalia secondo il criterio sorteggiato considerando 8 concorrenti ammessi e il RUP procedeva con la proposta di aggiudicazione. 2 ditte avevano richiesto di essere reinserite. La stazione appaltante congiuntamente alle imprese escluse ha fatto richiesta di parere congiunto all’ANAC, sospendendo la procedura di gara sino al recepimento del parere. L’ ANAC si è espressa stabilendo che la S.A. può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente la parte di importo della manodopera. La stazione appaltante procederà con la riammissione dei 4 concorrenti esclusi. Si chiede se la riammissione comporti o meno il ricalcolo della soglia di anomalia, rispetto alla soglia calcolata durante la seduta di gara a seguito dell’esclusione dei concorrenti. Si chiede se debba essere applicata l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, come previsto dal bando (le offerte con la riammissione sarebbero 12 e pertanto si dovrebbe applicare l’esclusione automatica).

Con riferimento al valore di acquisizione CIG e conseguentemente al valore ex art 35 Dlgs 50/2016 non mi è chiara la determinazione n. 9/2010 di AVCP (ora Anac) così come ripresa anche dall'Allegato 43 del Bando Servizi Mepa. In particolare parrebbe che non dovrebbe essere considerato nel valore dell'appalto l'importo dei voucher sociali erogati e dunque il valore dell'appalto dovrebbe essere esclusivamente la commissione applicata. Esempio: voucher 200.000,00 euro (non soggetto ad iva). Commissione massima a base gara 8% (soggetto iva). Valore appalto secondo ANAC e Mepa = 16.000,00 euro. cauzione contratto = 1.600 euro In astratto potrebbe essere preso uno smartcig e pure si potrebbe fare affidamento diretto. E' corretto? come si relaziona questo al rispetto della traccibilità dei flussi finanziari e del rispetto art 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti)?

Questa SA dovrà appaltare, per il 2022, una fornitura di moduli abitativi per la costruzione di alloggi di rilevante importo, con posa effettuata dalle truppe del genio ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 236/12 (vedasi pareri n. 638, 643 e 651). Nel biennio 2020/2021, sono già state appaltate due distinte analoghe forniture il cui esito dell'attività di selezione dei concorrenti, a seguito di pubblicazione di manifestazione d'interesse (MI) è stato il medesimo, con l’adesione degli stessi OE. Nella MI relativa alla prima procedura, l'SA aveva indicato di poter porre una limitazione in ordine al numero di ditte da invitare. In ragione della scarsa adesione, la seconda è stata improntata come PROCEDURA APERTA AL MERCATO indicando che non si sarebbe operato alcuna limitazione in ordine al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da selezionare, potendo così rinvitare l'esiguo numero di ditte aderenti, presenti anche nella prima procedura. Entrambe le gare, svolte tramite RDO MEPA, sono state aggiudicate al medesimo OE e non sono state oggetto di particolari rilievi da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti nell'ambito del controllo preventivo di legittimità di cui alla L. n. 20/1994. L’esito delle procedure, ha oggettivamente dimostrato l’esistenza di particolari condizioni per le quali, in ragione della complessità della fornitura, sussistono sul mercato un numero circoscritto di ditte idonee al poter fornire la prestazione richiesta. In questo caso, poiché una rigida applicazione del principio di rotazione si tradurrebbe nel non poter invitare tali unici OE si vorrebbe, anche per la prossima terza fornitura, attivare una gara con PROCEDURA APERTA AL MERCATO. Sarebbe possibile? Sarebbe altresì possibile indicare che l'aggiudicatario delle due precedenti edizioni non potrà partecipare oppure si rischierebbe un ricorso per l'errata applicazione del principio di rotazione esercitato in modo mirato solo a suo indirizzo? Ten. Col. Filippo STIVANI.

In una gara per la concessione quinquennale di servizi (necessaria ad esempio per garantire la gestione di una delle seguenti attività: bar/bouvette, lavanderia a gettoni, distributori automatici di snacks e bevande, barberia etc.) di importo al di di sotto della soglia comunitaria individuata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice in € 5.350.000 + IVA, si chiede quanto segue: 1 - qual'è il numero minimo di operatori economici da dover obbligatoriamente invitare ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.? 2 - Occorre fare riferimento ai numerici minimi previsti per la fornitura di beni e/o servizi oppure a quelli indicati per i lavori? 3 - E' possibile applicare la L. 108/21 Semplificazioni bis anche alle gare effettuate per le concessioni di servizi, istituto dell'affidamento diretto compreso? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Si chiede se con l'entrata in vigore della disciplina in deroga ex art. 1, comma 2 della L.120/2020, residui in capo al RUP un margine di discrezionalità per ricorrere alle procedure ex art. 36, c. 2 lett. a) e b) d.lgs 50/2016.
Nello specifico, dunque, si chiede se per affidamenti di servizi dal valore stimato compreso tra € 40.000 ed € 139000 sia possibile agire ex art. 36 c. 2 lett. b) dlgs 50/2016 o la base giuridica dell'affidamento debba essere obbligatoriamente incardinata nell'affidamento diretto ex art. 1 , comma 2 lett a della L.120/2020.
Inoltre, qualora il rup volesse garantire la maggiore apertura possibile alla concorrenza, potrebbe ricorrere alle procedure aperte ordinarie, come consentito dall'art.ex art. 36 c. 2 dlgs 50/2016 o anche tale facoltà deve ritenersi compressa dalla deroga? grazie